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Contratto a chiamata (o intermittente) 2026

4 set
Tempo di lettura: 6 min

Il contratto di lavoro a chiamata (o intermittente) rappresenta una soluzione contrattuale estremamente flessibile per gestire i picchi di attività aziendali, ma richiede una rigorosa attenzione ai dettagli normativi per evitare pesanti sanzioni o la conversione del rapporto in un contratto a tempo pieno e indeterminato. 

La disciplina base è dettata dal D.Lgs. 81/2015 (articoli da 13 a 18).

Il lavoro intermittente è un contratto di lavoro subordinato mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro, il quale può utilizzarne la prestazione in modo discontinuo in base alle specifiche esigenze dell’azienda. 

Vediamo di seguito una guida sintetica e aggiornata al 2026, che include i chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), le recenti istruzioni INPS e la novità sui fondi pensione. 


1. Cos’è il lavoro a chiamata e quando si può usare: i requisiti

Il contratto intermittente non può essere stipulato liberamente con qualsiasi lavoratore o per qualsiasi mansione.

Esistono infatti precisi limiti di età o requisiti oggettivi legati all'attività svolta. 


Limiti di età (Criterio Soggettivo)

Il contratto può essere attivato a prescindere dalla mansione svolta esclusivamente con: 

  • Lavoratori under 24: le prestazioni lavorative devono tassativamente concludersi entro il compimento del 25° anno di età. 

  • Lavoratori over 55.


Le Forme Contrattuali

L'ordinamento prevede quattro possibili assetti strutturali per questa tipologia contrattuale: 

  1. A tempo indeterminato con obbligo di risposta. 

  2. A tempo indeterminato senza obbligo di risposta. 

  3. A tempo determinato con obbligo di risposta. 

  4. A tempo determinato senza obbligo di risposta. 


Le Mansioni Consentite (Criterio Oggettivo)

Qualora non si rientri nei limiti di età sopra citati, il contratto a chiamata può essere stipulato solo per le mansioni individuate dai contratti collettivi (CCNL).

In mancanza di regolamentazione da parte del CCNL, l'utilizzo è subordinato alle attività discontinue elencate nella storica tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923. 

Sul punto è intervenuto l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota INL 1180/2025, la quale ha definitivamente precisato che gli ambiti di attività già previsti dal R.D. 2656/1923 (e dal successivo R.D. 2657/1923), sebbene formalmente abrogati dalle forbici normative, rimangono validi come punto di riferimento operativo per l'attivazione del lavoro intermittente. 

Di seguito si riporta l'elenco completo e tassativo delle 46 mansioni/attività utilizzabili: 

N. 

Mansioni / Attività (R.D. 2657/1923 e Nota INL 1180/2025) 

1

Custodi

2

Guardiani diurni e notturni; guardie daziarie

3

Portinai

4

Fattorini (esclusi quelli con applicazione assidua e continuativa), uscieri e inservienti

5

Camerieri e personale di servizio/cucina in alberghi, trattorie, esercizi pubblici, carrozze-letto/ristoranti e piroscafi (salve eccezioni dell’Ispettorato)

6

Pesatori, magazzinieri, dispensieri e aiuti

7

Personale addetto all’estinzione degli incendi

8

Personale addetto ai trasporti di persone e merci; lavori di carico e scarico (salvo mancanza di discontinuità)

9

Cavallanti, stallieri e addetti al governo di cavalli/bestiame da trasporto in aziende commerciali e industriali

10

Personale di treno e di manovra; macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere di ferrovie interne di stabilimenti

11

Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro

12

Addetti ai centralini telefonici privati

13

Personale di ospedali, manicomi, case di salute e cliniche (con specifiche esclusioni per reparti/servizi assistenziali)

14

Commessi di negozio in città con popolazione inferiore a 50.000 abitanti (salve diverse ordinanze prefettizie)

15

Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi

16

Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi

17

Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e distribuzione dell’acqua potabile

18

Personale addetto a impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati

19

Personale degli stabilimenti di bagni e acque minerali (esclusi i reparti imbottigliamento, imballaggio e spedizione)

20

Personale addetto a servizi di alimentazione e igiene negli stabilimenti industriali

21

Servizi igienici/sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche, pubblica assistenza (salvo totale assenza di discontinuità)

22

Barbieri e parrucchieri (uomo/donna) in città con popolazione inferiore a 100.000 abitanti (salve diverse ordinanze prefettizie)

23

Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici)

24

Personale addetto ai gazometri per uso privato

25

Personale di guardia di fiumi, canali e opere idrauliche

26

Personale addetto a pompe di eduzione delle acque azionate da motori elettrici

27

Sorveglianza forni a fuoco continuo (calce e cemento) e fuochisti nelle fornaci di laterizi, refrattari, ceramiche e vetrerie (salve eccezioni)

28

Officine elettriche: sorveglianza macchine, quadri di trasformazione/distribuzione; guardia e manutenzione linee e impianti idraulici (salve eccezioni)

29

Sorveglianza ed esercizio di: a) concentrazione a vuoto; b) filtrazione; c) distillazione; d) forni di ossidazione/riduzione/calcinazione nelle industrie chimiche; e) impianti acido solforico/nitrico; f) elettrolisi dell’acqua; g) compressione e liquefazione gas

30

Personale addetto alle gru

31

Capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole (specifico per l'industria degli zuccheri)

32

Personale addetto alla manutenzione stradale

33

Candeggio/tintoria: vigilanza autoclavi, apparecchi per bollitura/lisciviatura e produzione di cloro elettrolitico con apparecchi automatici

34

Personale dell’industria della pesca

35

Impiegati d’albergo con rapporti con la clientela e carattere discontinuo (cosiddetti “impiegati di bureau”: addetti al ricevimento, cassieri, segretari; salve esclusioni)

36

Pompisti alle pompe stradali per benzina (salve eccezioni)

37

Operai ai telai per la segatura del marmo (salve eccezioni)

38

Interpreti dipendenti da alberghi o agenzie di viaggio/turismo (con specifiche esclusioni normative)

39

Operai alle presse per rapido raffreddamento del sapone (qualora sia formalmente riconosciuto il carattere discontinuo)

40

Governo, cura e addestramento cavalli in allevamenti o centri di allenamento cavalli da corsa

41

Governo e custodia animali per prodotti medicinali o esperienze scientifiche (presso aziende o istituti che fabbricano sieri)

42

Personale addetto ai carriponti (salve eccezioni)

43

Artisti e operatori dello spettacolo (teatro, cinema, TV); cineoperatori, cameramen/tele-operatori, fotografi, intervistatori, anche in campo documentario/didattico

44

Sorveglianza generatori di vapore di superficie inferiore o uguale a 50 m² (previa verifica del lavoro effettivamente discontinuo)

45

Operai in aeroporti: addetti alle pompe per autocisterne e rifornimento carburanti/lubrificanti agli aerei da trasporto (salve eccezioni)

46

Operai addobbatori per cerimonie civili o religiose (previa verifica del carattere discontinuo dell'attività)


2. Limiti quantitativi, parità di trattamento e computo organico

Il Limite delle 400 Giornate

Per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di lavoro, il contratto intermittente non può superare le 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. 

  • Sanzione: In caso di superamento del limite, il rapporto si trasforma automaticamente in un contratto a tempo pieno e indeterminato dal giorno in cui si verifica il superamento. 

  • Deroga: Questo limite quantitativo non si applica ai settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. 


Principio di Non Discriminazione

Vige il principio di parità di trattamento: per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, il lavoratore a chiamata ha diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore rispetto a quello dei colleghi di pari livello.

I trattamenti (retribuzione, ferie, malattia, maternità e congedi) vanno calcolati in modo proporzionale (pro rata temporis) all'attività effettivamente prestata. 


Computo nell'Organico Aziendale

Ai fini della determinazione del numero complessivo dei dipendenti occupati (utile per quote d'obbligo, CIG, ecc.), il lavoratore intermittente viene conteggiato nell'organico aziendale in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto in ciascun semestre.


3. Divieti assoluti e adempimenti obbligatori del Datore di Lavoro

I Divieti Tassativi

Non è mai possibile ricorrere al contratto a chiamata nei seguenti casi: 

  • Nell'ambito del pubblico impiego. 

  • Per la sostituzione di lavoratori in sciopero. 

  • Presso unità produttive nelle quali si sia proceduto a licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti per le medesime mansioni, o presso unità in cui sia attiva la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) sulle stesse mansioni. 

  • Da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 81/08. 


Gli Adempimenti per l'Attivazione

Il contratto dev’essere  in forma scritta e indicare, tra l’altro, durata, causali, modalità di chiamata (preavviso minimo un giorno), trattamenti economici e misure di sicurezza.

Oltre alla comunicazione di assunzione (UNILAV), prima di ogni prestazione o ciclo integrato ≤30 giorni va inviata comunicazione “Uni-intermittente” alla DTL via PEC, portale Cliclavoro, o SMS (solo per prestazioni entro 12 ore).

Nel messaggio 1322/25 INPS  ha precisato inoltre  che dal mese di aprile 2025, anche in assenza di attività lavorativa e senza retribuzioni, la denuncia mensile deve comunque essere trasmessa per i lavoratori senza indennità di chiamata


Lavoro intermittente nei pubblici esercizi

Con il messaggio 26 giugno 2024, n. 2382 l’Istituto comunica che ha introdotto la  specifica codifica "IA"  per i dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente per un’attività nei pubblici esercizi e in relazione alla quale è dovuto il versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77% della retribuzione imponibile.

Il nuovo codice  va inserito nella sezione “PosContributiva” del flusso UNIEMENS.


4. Indennità di disponibilità: le regole

Se il lavoratore assume l’obbligo di rispondere alla chiamata, spetta un’indennità di disponibilità fissata dai CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto con decreto, che è: 

  • divisibile in quote orarie, 

  • esclusa dal computo degli istituti e 

  • soggetta a contribuzione sull’effettivo ammontare.

 In caso di malattia o impedimento, il lavoratore deve avvisare tempestivamente e comunque  durante l’indisponibilità non matura l’indennità. 

Il rifiuto ingiustificato di rispondere può portare a risoluzione del contratto, restituzione della quota di indennità riferita al periodo successivo e risarcimento previsto.

In assenza di tale obbligo non è dovuta l'indennità.


 
 
 

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