Retribuzione delle ferie: la Cassazione chiarisce quando le indennità possono essere escluse
- CP Studio

- 2 giorni fa
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Ordinanza n. 18529 dell'8 giugno 2026
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 18529 dell'8 giugno 2026, è tornata ad affrontare un tema particolarmente rilevante per aziende, consulenti del lavoro e lavoratori: quali voci retributive devono essere riconosciute durante il periodo di ferie?
La questione nasce dalla necessità di garantire al lavoratore una retribuzione adeguata durante le ferie annuali, senza però trasformare tale periodo in un'occasione per percepire compensi legati a prestazioni o disagi che, durante l'assenza dal lavoro, non esistono.
Il principio generale
La giurisprudenza europea e nazionale afferma da tempo che, durante le ferie, il lavoratore deve percepire una retribuzione sostanzialmente equivalente a quella ordinaria.
L'obiettivo è evitare che una riduzione significativa della retribuzione possa scoraggiare il lavoratore dall'esercitare il proprio diritto al riposo annuale.
Tuttavia, ciò non significa che tutte le voci presenti in busta paga debbano essere automaticamente corrisposte durante le ferie.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia riguardava alcune indennità percepite da un lavoratore del settore ferroviario e collegate alle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
La Corte ha confermato la legittimità dell'esclusione di tali compensi dalla retribuzione feriale, evidenziando che il loro valore economico rappresentava soltanto il 3,37% della retribuzione complessiva.
Secondo i giudici, una riduzione così contenuta non è idonea a disincentivare il lavoratore dal godimento delle ferie.
Quali voci possono essere escluse?
In linea generale, possono essere escluse dalla retribuzione delle ferie le somme che:
rimborsano spese sostenute dal lavoratore;
compensano disagi che durante le ferie non si verificano;
sono occasionali e non rappresentano una componente stabile della retribuzione.
Rientrano normalmente in questa categoria:
rimborsi spese;
indennità chilometriche;
rimborsi di vitto e alloggio;
indennità di trasferta legate all'effettiva permanenza fuori sede;
buoni pasto e indennità sostitutive della mensa.
È infatti evidente che, durante le ferie, il lavoratore non sostiene i costi e non subisce i disagi collegati allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Quali voci devono invece essere considerate?
Diverso è il caso degli elementi che costituiscono parte integrante della retribuzione ordinaria e che vengono percepiti con continuità.
Tra questi possono rientrare:
maggiorazioni per turni svolti abitualmente;
indennità collegate in modo stabile all'organizzazione del lavoro;
provvigioni;
premi variabili continuativi;
compensi che rappresentano una quota significativa della retribuzione mensile.
In tali situazioni l'esclusione potrebbe determinare una riduzione economica tale da incidere concretamente sulla libertà del lavoratore di fruire delle ferie.
Cosa devono fare le aziende?
L'Ordinanza n. 18529/2026 conferma che non esistono automatismi.
Per ogni voce retributiva è opportuno verificare:
1. se remunera una prestazione lavorativa oppure rimborsa una spesa;
2. se viene percepita occasionalmente o con carattere di continuità;
3. quale incidenza abbia sulla retribuzione complessiva del lavoratore.
Proprio quest'ultimo aspetto assume oggi un'importanza crescente nelle valutazioni dei giudici.
Conclusioni
La Cassazione conferma un principio di buon senso: durante le ferie il lavoratore deve conservare la propria normale retribuzione, ma non necessariamente percepire compensi destinati a remunerare spese o disagi che, durante il periodo di riposo, non esistono.
Per le aziende diventa quindi fondamentale analizzare attentamente la natura delle singole voci retributive e la loro effettiva incidenza economica, al fine di gestire correttamente il trattamento delle ferie ed evitare possibili contenziosi.
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