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Dimissioni di fatto per fatti concludenti

Immagine del redattore: CP StudioCP Studio

Il 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la Legge n.203, collegata alla Legge di Bilancio 2025, che introduce nuove misure in materia di lavoro. Tra queste, spicca una disposizione finalizzata a contrastare il fenomeno delle assenze strategiche dei lavoratori che comportano l’apertura di procedimenti disciplinari e il licenziamento con addebito degli oneri correlati al ticket NASpI.

Modifiche normative: La normativa modifica l’articolo 26 del D.lgs. n.151/2015, introducendo il comma 7-bis. Tale disposizione prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro o, in mancanza, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro debba comunicarlo all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (INL). L’INL può verificare la veridicità della comunicazione.

Se l’assenza risulta ingiustificata, il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore, senza necessità di seguire la procedura delle dimissioni telematiche. Tuttavia, il lavoratore può dimostrare l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza per causa di forza maggiore o per fatti imputabili al datore di lavoro.

Condizioni per la risoluzione: La risoluzione del rapporto si configura solo quando l’assenza è continuativa e ingiustificata per il periodo previsto dal Ccnl o superiore a 15 giorni. Si considera il numero di giornate lavorabili effettive.

Il datore di lavoro deve comunque comunicare l’assenza all’INL, che ha 30 giorni per verificare la veridicità della segnalazione. Nel frattempo, il datore può considerare risolto il rapporto, senza necessità di ulteriori conferme dall’INL.

Procedura disciplinare: Pur in presenza delle condizioni per la risoluzione automatica, è consigliabile avviare un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 7 della Legge 300/1970, segnalando formalmente l’assenza ingiustificata. Questo è particolarmente utile nei contratti collettivi con termini stringenti per la gestione delle assenze.

Chiarimenti dell’INL: Con la nota n.579 del 22 gennaio 2025, l’INL ha fornito chiarimenti operativi. La comunicazione all’INL, da inviare tramite PEC, è obbligatoria solo se il datore di lavoro intende risolvere il rapporto per assenza ingiustificata protratta. Tale comunicazione deve includere tutte le informazioni rilevanti, come dati anagrafici e recapiti del lavoratore.

L’INL verificherà l’attendibilità della comunicazione contattando, se necessario, il lavoratore o altre persone informate. Se l’assenza è confermata e il lavoratore non giustifica l’impossibilità di comunicare, il rapporto sarà risolto definitivamente. In caso contrario, l’INL informerà il datore dell’inefficacia della risoluzione e il rapporto dovrà essere ricostituito.

Esclusioni e ulteriori precisazioni: Se l’assenza è giustificata da motivi fondati, come il mancato pagamento delle retribuzioni, le dimissioni potrebbero essere rivalutate come dimissioni per giusta causa, permettendo al lavoratore di accedere alla NASpI. In ogni caso, la nuova normativa introduce un meccanismo volto a bilanciare le esigenze di controllo e tutela dei datori di lavoro e dei lavoratori, riducendo al contempo i costi sociali legati a licenziamenti ingiustificati.



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